Il Tribunale di Velletri ha disposto l’affido esclusivo alla madre delle figlie minori, poiché il padre non versava il mantenimento.
Questa la decisione contenuta nel decreto del 26 aprile del 2021.
Svolgimento del processo
La Sig.ra M. madre, genitore collocatario delle figlie minori, si rivolge al Tribunale per chiedere la sospensione della frequentazione infrasettimanale con il padre, Sig. C., poiché lo stesso non rispetta le modalità di frequentazione disposte e non versa alle stesse il mantenimento da moltissimo tempo (più di due anni).
Il Sig. C. si oppone, chiedendo che il mantenimento venga erogato in forma diretta, ossia che ognuno dei genitori contribuisca direttamente al mantenimento dei figli per la propria quota di competenza (che varia a seconda dei giorni di frequentazione e di permanenza delle minori presso l’uno o l’altro genitore).
Il Tribunale, modificando il diritto di visita del padre e riducendo gli incontri con le figlie, dà atto che modificare il regime di visita del padre non esclude la contestuale modifica del regime di affidamento dei minori stante il fatto che il Sig. C. continua a non adempiere ai propri obblighi di mantenimento evidenziando “un totale disinteresse e sprezzo del padre per le esigenze di educazione, cura ed istruzione delle figlie che vengono fortemente pregiudicate dalla mancata corresponsione del mantenimento da parte del padre sin dal 2017.”
Per questi motivi il Tribunale di Velletri ha affidato in via esclusiva le minori alla madre, sostenendo la tesi della Cassazione nella sentenza n. 26587/2009 secondo cui l’affidamento condiviso può essere derogato quando la sua applicazione risulta “pregiudizievole per l’interesse del minore”, condizione che si verifica quando il genitore affidatario non corrisponde l’assegno a titolo di contributo per il mantenimento della prole ed esercita il suo diritto di visita in modo discontinuo.
