L 23 aprile 2009 n°38   612 bis atti persecutori

Sulla G.U. del 25 luglio 2019 è stata pubblicata la Legge 19 luglio 2019, n. 69 (recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”) denominata “Codice Rosso”, con vigenza dal 9 agosto. Il testo include incisive disposizioni di diritto penale sostanziale, così come ulteriori di indole processuale.

La norma prevede che questa sorta di “corsia veloce” sia applicabile ai reati di:

  • maltrattamenti contro familiari e conviventi,
  • violenza sessuale, aggravata e di gruppo,
  • atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne,
  • atti persecutori, lesioni personali aggravate
  • nuovi reati di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso
  • diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

LE NOVITÀ PRINCIPALI SONO TRE:

La PRIMA, che è stata appunto riassunta nell’espressione “codice rosso”, prevede per alcuni reati una

  • velocizzazione nella partenza del procedimento penale e, quindi, nell’adozione di eventuali provvedimenti di protezione delle vittime.
  • Per la P.G., è entrato in vigore l’obbligo di riferire immediatamente, anche oralmente (ma la comunicazione scritta deve seguire il prima possibile) al Pm la notizia di reato per i reati di violenza sessuale e maltrattamenti domestici.
  • Per il PM, è stato introdotto il termine di TRE GIORNI per ascoltare la vittima o chi ha denunciato. Detto termine, tuttavia, non è sempre inviolabile, infatti, se “sussistono imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa”, il termine possa essere sforato.

Finora l’art. 362 c.p.p. precisava solo che nel caso fossero coinvolti minori o soggetti vulnerabili, il Pm si dovesse avvalere dell’aiuto di esperti di psicologia o psichiatria.

La SECONDA attiene alle pene, più dure, per alcuni reati già esistenti: i maltrattamenti contro familiari e conviventi (qui la sanzione passa da 2 a 6 anni a da 3 a 7 anni, e viene prevista una forma aggravata se i maltrattamenti coinvolgono minori, donne incinte e disabili) e gli atti persecutori (la sanzione passa da 6 mesi a 5 anni a da 1 anno a 6 anni e mezzo).

La TERZA riguarda l’introduzione di nuovi reati nel codice penale.

In particolare:

  • la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (nuovo art. 387 bis c.p.), punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni;
  • la costrizione o l’induzione al matrimonio (nuovo art. 558 bis c.p.), puniti con la reclusione da 1 a 5 anni. La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso a danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all’estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia;
  • il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, sanzionato con la reclusione da otto a 14 anni. Quando, per effetto del delitto in questione, si provoca la morte della vittima, la pena è l’ergastolo; «Art. 583-quinquies (Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso). Abrogata l’analoga aggravante del 583 secondo comma n° 4
  • la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, cioè il cosiddetto revenge porn (nuovo art. 612 ter c.p.), punito con la reclusione da 1 a 6 anni (anche qui, salvo aggravanti). : la pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta per provocare un danno agli interessati. La condotta può essere commessa da chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, diffonde, senza il consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell’ambito di una relazione affettiva, anche cessata, ovvero mediante l’impiego di strumenti informatici.

MISURE CAUTELARI E DI PREVENZIONE

E’ stata modificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, nella finalità di consentire al giudice di garantirne il rispetto anche per il tramite di procedure di controllo attraverso mezzi elettronici o ulteriori strumenti tecnici, come l’ormai più che collaudato braccialetto elettronico. Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi viene ricompreso tra quelli che permettono l’applicazione di misure di prevenzione.

SI ACCRESCONO LE SANZIONI GIÀ PREVISTE DAL CODICE PENALE:

– il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, da un intervallo compreso tra un minimo di due e un massimo di sei anni, passa a un minimo di tre e un massimo di sette;

– lo stalking passa da un minimo di sei mesi e un massimo di cinque anni a un minimo di un anno e un massimo di sei anni e sei mesi;

– la violenza sessuale passa da sei a 12 anni, mentre prima andava dal minimo di cinque e il massimo di dieci;

– la violenza sessuale di gruppo passa a un minimo di otto e un massimo di 14, prima era punita col minimo di sei e il massimo di 12.

TERMINI E AGGRAVANTI

In relazione alla violenza sessuale viene esteso il termine concesso alla persona offesa per sporgere querela, dagli attuali 6 mesi a 12 mesi. Vengono inoltre ridisegnate ed inasprite le aggravanti per l’ipotesi ove la violenza sessuale sia commessa in danno di minore di età.

Inoltre, è stata inserita un’ulteriore circostanza aggravante per il delitto di atti sessuali con minorenne: la pena è aumentata fino a un terzo quando gli atti sono posti in essere con individui minori di 14 anni, in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, pure solo promessa. Nell’omicidio viene estesa l’applicazione delle circostanze aggravanti, facendovi rientrare finanche le relazioni personali.

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