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Le regole dell’arbitrato
Come già evidenziato nel primo capitolo dedicato all’arbitrato le regole del procedimento sono determinate dalle parti nella convenzione arbitrale.
In assenza di regole procedurali ad hoc sono gli stessi arbitri a regolare lo svolgimento della procedura nel modo che ritengono più opportuno.
Anche per il procedimento arbitrale restano in vigore le basilari norme di legge, come quelle che regolano il rispetto del principio del contraddittorio (in altre parole gli arbitri devono garantire alle parti la parità di armi processuali).
Lo svolgimento della procedura arbitrale è regolamentato dall’art. 816 bis c.p.c.
Una curiosità relativa al procedimento di arbitrato è che la difesa tecnica è solo facoltativa.
Cosa significa?
Significa che non è obbligatorio essere assistiti da un avvocato. Le parti possono anche presenziare personalmente alla procedura in quanto la scelta di avvalersi di un legale è una possibilità e non una necessità.
Sul punto vale la pena sottolineare che l’art. 816 bis c.p.c. prevede che, in sede di arbitrato, la procura rilasciata al proprio legale possa essere anche estremamente generica. Questo significa che, salvo limitazioni esplicite, l’attività del difensore può estendersi a qualsiasi atto processuale non espressamente escluso dalla procura.
L’articolo sopra citato recita quanto segue:
“In mancanza di espressa limitazione, la procura al difensore si estende a qualsiasi atto processuale, ivi compresa la rinuncia agli atti e la determinazione o proroga del termine per la pronuncia del lodo”.
Lo svolgimento della procedura arbitrale
La procedura arbitrale è estremamente libera, fatto salvo il rispetto di quanto disposto dal codice di procedura civile.
A seguito della nomina degli arbitri, infatti, nel rispetto del già ricordato principio del contraddittorio, le parti sono libere di regolare la procedura.
A pena di nullità del procedimento gli arbitri concedono termini alle parti per costituirsi nel procedimento, per presentare memorie e prove, anche in replica. In seguito fissano uno o più incontri “dibattimentali” fra le parti.
Al termine della procedura il Collegio Arbitrale si esprime mediante la pronuncia del Lodo Arbitrale.