L’adozione in Italia è disciplinata dalla L. 184/1983, novellata con la successiva L. 149/2001.
Tali leggi consacrano la famiglia come “luogo privilegiato per la crescita e lo sviluppo psicofisico armonioso del minore e disciplina, nell’impossibilità che ciò avvenga all’interno della famiglia d’origine, il diritto dello stesso ad essere inserito in un contesto idoneo al suo sviluppo e alla realizzazione del suo preminente interesse a ricevere assistenza morale e materiale, attraverso l’istituto dell’adozione”.
Interessi superiori sono, quindi, gli interessi del minore.
Quali sono i requisiti per l’adozione del minore?
I requisiti fondamentali sono 3:
- Matrimonio (o convivenza more uxorio) degli adottanti in essere da almeno 3 anni;
- La differenza di età tra adottanti ed adottato deve essere compresa fra i 18 ed i 45 anni;
- i coniugi devono essere ritenuti idonei ad educare, istruire e mantenere il minore che intendono adottare sotto il profilo morale e materiale.
Oltre ai requisiti da verificare in capo agli adottanti, è necessario considerare anche lo “stato di abbandono” del minore.
Solo a seguito di questa evenienza il minore potrà essere dichiarato adottabile.
PROCEDURA DI ADOZIONE
Le formalità della procedura di adozione si aprono con la domanda che i coniugi propongono al Tribunale per i minorenni competente per territorio.
Ricevuta la domanda, il Tribunale dispone la verifica preventiva dei presupposti ed esegue gli accertamenti necessari per dichiarare l’idoneità della coppia all’adozione, affidando ai servizi sociali territoriali il compito di conoscere la coppia, valutarne le potenzialità genitoriali, raccogliere informazioni personali, sociali, motivazionali ed economiche.
Al termine di tale periodo di accertamento (della durata di 120 giorni, prorogabile una sola volta), i servizi devono redigere una relazione conclusiva e inviarla al Tribunale di competenza.
Esaminata la relazione, il Tribunale convoca la coppia per uno o più colloqui e stabilisce l’idoneità all’adozione ovvero dispone ulteriori approfondimenti rinviando nuovamente i coniugi ai servizi sociali.
Nel primo caso, dopo la scelta tra le coppie dichiarate idonee di quella più adatta al minore adottabile, il Tribunale dispone, con ordinanza, l’affidamento preadottivo, previo consenso del minore, se lo stesso ha già compiuto 14 anni o ascolto dello stesso se di età superiore ai 12 anni (ovvero anche di età inferiore, qualora il giudice lo ritenga opportuno).
L’affidamento preadottivo può durare un anno (prorogabile per un altro anno) e può essere revocato se si verificano gravi problemi nella convivenza.
In quest’arco di tempo, i servizi sociali territoriali, su richiesta del Tribunale per i minorenni, seguiranno la coppia, vigilando e assistendo l’inserimento del minore in famiglia.
Al termine del periodo previsto per l’affidamento preadottivo e a seguito di un ulteriore colloquio che i coniugi effettueranno con il giudice, per verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, il Tribunale emette il decreto di adozione. Gli effetti giuridici del provvedimento sono di due tipi: legittimante (per cui il minore adottato diventa a tutti gli effetti figlio legittimo della coppia adottante, di cui assume il cognome); risolutivo (cessano i rapporti giuridici tra il minore e la famiglia d’origine).