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Il Lodo Arbitrale
Il lodo arbitrale è il provvedimento decisorio che viene emesso al termine del procedimento arbitrale.
A norma dell’art. 824 bis c.p.c. La natura giuridica del lodo è quasi completamente equiparata a quella della sentenza pronunciata dall’Autorità Giudiziaria.
“ il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria”
Come già evidenziato la sentenza ed il lodo arbitrale non sono perfettamente coincidenti.
Cosa significa?
Volendo scendere maggiormente nel dettaglio è opportuno distinguere tra la fonte privata (Collegio Arbitrale) da cui proviene il lodo e la fonte pubblica (Autorità Giudiziaria) da cui provengono le sentenze.
Questa differenza crea una sostanziale disparità nei confronti dei terzi ossia i soggetti estranei al procedimento.
LODO ARBITRALE | SENTENZA |
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L’esecutività del lodo arbitrale
L’art. 824 bis c.p.c. fa salvo “quanto disposto dall’articolo 825” che si occupa dell’esecutività del lodo arbitrale.
Cosa significa rendere esecutivo il lodo arbitrale?
Il concetto di esecutività si sostanzia nella possibilità di consentire a chi è in possesso del documento esecutivo di agire, attraverso l’ufficiale giudiziario, nei confronti di chi non adempie spontaneamente ai comandi contenuti nel documento stesso (titolo esecutivo).
Come rendere esecutivo il lodo arbitrale?
La parte interessata, solitamente il creditore, deve proporre istanza, depositando il lodo in originale o in copia conforme insieme alla convenzione di arbitrato presso la cancelleria del Tribunale nel cui circondario si trova la sede dell’arbitrato.
Il Tribunale, a seguito di un controllo sulla regolarità formale dello stesso, lo dichiara esecutivo con decreto.
E’ ovvio che la proceduta appena citata si concreta in una pura eventualità volta a munire il lodo della capacità di diventare titolo esecutivo e non è in alcun caso obbligatoria, in quanto lo stesso potrebbe essere adempiuto anche spontaneamente dalle parti.