Ai sensi della L. 218/95, che ha riformato il sistema italiano di diritto internazionale privato, è sancito il principio di riconoscibilità delle sentenze straniere nell’ordinamento italiano, comprese quelle di divorzio.
E’ quindi pacifico che la sentenza straniera di divorzio sia riconosciuta all’interno del nostro ordinamento, ma in quali termini? E’ possibile modificare le condizioni del divorzio?