E la possibilità di modifica delle condizioni stabilite con la sentenza estera

Ai sensi della L. 218/95, che ha riformato il sistema italiano di diritto internazionale privato, è sancito il principio di riconoscibilità delle sentenze straniere nell’ordinamento italiano, comprese quelle di divorzio.

E’ quindi pacifico che la sentenza straniera di divorzio sia riconosciuta all’interno del nostro ordinamento, ma in quali termini? E’ possibile modificare le condizioni del divorzio?

E’ sempre possibile presentare un ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio sulla base di una sentenza straniera.

Il coniuge che richiede tale modifica ha la facoltà di richiedere un miglioramento delle condizioni pattuite in sede di divorzio qualora dimostri che la sua situazione (economica e lavorativa) sia peggiorata, a fronte di una situazione dell’altro coniuge che invece è rimasta invariata o è migliorata.

Anche per i figli valgono le medesime premesse, è possibile che una sentenza straniera non preveda alcun mantenimento ordinario per i figli (minorenni o maggiorenni non autosufficienti) con il ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio è sempre possibile richiedere che venga stabilito dal Tribunale italiano quanto non è stato deciso in sede straniera.

E la casa familiare?

Relativamente alla casa coniugale che non è stata assegnata a nessuno dei due coniugi dal Tribunale Estero è competente a decidere il Tribunale Italiano il quale deciderà tenendo conto di requisiti quali la presenza di figli minori, il reddito di ogni coniuge, la loro possibilità lavorativa.

sede principale:

Via Pico della Mirandola, 44 - Perugia

e-mail:

info@studiolegalecardella.it

telefono:

(+39) 075 36068

fax:

(+39) 075 35147

Clelia Cardella

(+39) 347 1803955