La grave pandemia di Covid ha determinato:

  1. Un aumento delle separazioni e comunque delle crisi coniugali e familiari;
  2. Crisi del lavoro, che crea uno stato di malessere nel soggetto, che è inevitabilmente meno sereno; ciò fa si che le tensioni si riversino necessariamente nel proprio ambito domestico, nelle 4 di mura di casa e sui soggetti che vi abitano;
  3. I matrimoni, anche se non solo a causa della pandemia, sono numericamente diminuiti negli ultimi anni. Di contro le convivenze di fatto sono aumentate in maniera esponenziale.

Sul punto giova constatare che nonostante le recenti normative intervenute, la coppia convivente non coniugata, sia che decida di rimanere insieme per tutta la vita, sia che scelga di interrompere la relazione non ha le medesime tutele e garanzie che avrebbe avuto se avesse contratto matrimonio. Un esempio su tutti, il convivente non ha diritto, all’assegno di mantenimento dall’ex compagno.

L’assegno di mantenimento è uno strumento previsto in caso di separazione o divorzio a tutela del coniuge economicamente più debole.  Tale contributo economico è differente e distinto rispetto a quello riconosciuto dal genitore in favore del figlio, che è dovuto per legge in presenza di figli anche maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.

L’assegno di mantenimento può essere stabilito in accordo tra le parti, nel caso di separazione consensuale o divorzio congiunto che devono essere depositati presso il Tribunale ordinario competente o nel caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice assegnatario della causa.

Quali sono i requisiti?
  • Reddito
  • Patrimonio

Ciò significa che non è sufficiente analizzare il reddito medio del soggetto che dovrà potenzialmente erogare l’assegno, ma anche il patrimonio mobiliare e immobiliare di entrambe le parti.

A tal proposito si sottolinea che l’essere proprietari di cespiti immobiliari limita, in linea di massima la possibilità di essere soggetto percettore di un assegno di mantenimento, ma, mai come nel diritto di famiglia, le variabili sono molteplici.  

Da qualche anno a questa parte è emerso un nuovo elemento oggi ormai largamente condivisa dalla giurisprudenza della Cassazione.

In passato il giudice motivava la sentenza basandosi solo sui dati contenuti nei documenti fiscali, ad oggi si sta vivendo ad un cambiamento, sempre più consolidato per cui si va ad approfondire il tenore di vita dei coniugi.

Faccio un esempio pratico,  è possibile richiedere al Giudice Istruttore di predisporre una indagine economico patrimoniale di tutti i beni (in generale) della controparte: ad es. abbonamenti a canali tv privati a pagamento, iscrizioni presso club sportivi, verifica delle spese mensili con la carta di credito.

La Giurisprudenza ha finalmente compreso che è indispensabile valutare il tenore di vita a 360 gradi.

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